Soggetti Beneficiari:
Micro, piccole, medie e grandi imprese di tutti settori produttivi.
Investimenti ammissibili:
- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita’ l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo’ trattarsi anche di altre attivita’ destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita’ possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita’ commerciali;
- e) non si considerano attivita’ di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Spese ammissibili:
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attivita’ di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una universita’ italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attivita’ di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita’, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Agevolazione
Il credito d’imposta puo’ essere utilizzato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, Il contributo concesso sarà pari:
25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
50% delle spese d’impiego di personale altamente qualificato (con nuovi vincoli sui titoli necessari per considerarlo tale) e per quelle relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e start-up innovative.
Il credito verrà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, purché siano sostenute spese per R&S almeno pari a 30 mila euro.
Non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/07 (massimo annuale di 250 mila euro per i crediti d’imposta da indicare in RU), né a quelli posti dall’art. 34, Legge n. 388/00 (limite dei 700 mila euro per anno solare ai soggetti intestatari di conto fiscale).
Note
L’agevolazione verrà riconosciuta per 5 anni, a decorrere dal periodo d’imposta relativamente all’ anno in corso e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
E’ possibile intervenire anche sui bilanci 2016, in quanto il beneficio potrà essere calcolato in sede di UNICO e liquidazione delle imposte