Claudio Arrigoni Credito imposta ricerca e sviluppo

 

Soggetti Beneficiari:

Micro, piccole, medie e grandi imprese di tutti settori produttivi.

Investimenti ammissibili:

  1. a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale finalita’  l’acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti, processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre  piani, progetti  o  disegni  per prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo’ trattarsi  anche  di  altre  attivita’  destinate  alla   definizione concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita’   possono comprendere  l’elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra documentazione,  purche’  non  siano  destinati  a  uso  commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per  poterlo  usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di applicazioni industriali o per finalita’ commerciali;
  5. e) non  si  considerano attivita’ di  ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche  apportate  a  prodotti, linee  di produzione, processi di  fabbricazione,  servizi  esistenti e altre operazioni  in  corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese ammissibili:

Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d’imposta  sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle  attivita’  di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso  di  un  titolo  di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di  dottorato  presso una universita’ italiana o  estera,  ovvero  in  possesso  di  laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico  secondo  la classificazione UNESCO Isced (International  Standard  Classification of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto;

  1. b) quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti  stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del  2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo  per l’attivita’ di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo  unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  2. c) spese  relative  a  contratti  di   ricerca   stipulati   con universita’, enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre imprese comprese le start-up innovative di cui  all’articolo  25  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  3. d) competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative   a un’invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta’  vegetale,  anche acquisite da fonti esterne.

Agevolazione

Il credito d’imposta puo’ essere utilizzato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello  di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, Il contributo concesso sarà pari:

25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

50% delle spese d’impiego di personale altamente qualificato (con nuovi vincoli sui titoli necessari per considerarlo tale) e per quelle relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e start-up innovative.

Il credito verrà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, purché siano sostenute spese per R&S almeno pari a 30 mila euro.

Non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/07 (massimo annuale di 250 mila euro per i crediti d’imposta da indicare in RU), né a quelli posti dall’art. 34, Legge n. 388/00 (limite dei 700 mila euro per anno solare ai soggetti intestatari di conto fiscale).

Note

L’agevolazione verrà riconosciuta per 5 anni, a decorrere dal periodo d’imposta relativamente all’ anno in corso e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

E’ possibile intervenire anche sui bilanci 2016, in quanto il beneficio potrà essere calcolato in sede di UNICO e liquidazione delle imposte