La L. 205/2017, meglio nota come Legge di Bilancio 2018, ha introdotto nel nostro ordinamento la società sportiva “lucrativa”, specificando che le attività sportive dilettantistiche (quelle normalmente promosse o praticate tramite le ASD, associazioni sportive dilettantistiche), possono essere esercitate anche con scopo di lucro, attraverso una società, come definita e regolamentata dal Codice Civile al Libro V.
La prima novità che ne discende è che, trattandosi di normali società, sarà possibile dichiarare lo scopo lucrativo e prevedere la distribuzione degli utili ai soci.
Per poter regolarmente operare, la Società dovrà ottenere il riconoscimento da parte del CONI, mediante l’iscrizione nell’apposito registro il cui scopo è proprio quello di riconoscere i fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
La ragione o denominazione sociale dovrà esplicitare che si tratta di società sportiva dilettantistica lucrativa e l’oggetto sociale dovrà prevedere lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche. E’ importante notare che la norma non prevede criteri di esclusività o prevalenza dell’attività sportiva rispetto ad altre attività economiche, per cui la SSDL potrebbe condurre anche altre attività economiche come, ad esempio, la gestione di punti di ristoro, la vendita di materiale sportivo o l’organizzazione, remunerata, di eventi per conto terzi. Vedremo poi le implicazioni fiscali.
Un altro aspetto da tenere in considerazione, è che è vietato agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altri sodalizi affiliati alla medesima federazione; inoltre, nel caso di strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, è necessaria la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma Isef .
Da un punto di vista fiscale, la società lucrativa è un ente commerciale sottoposto al regime del reddito di impresa ma è previsto che l’imposta sul reddito delle società (IRES) sia ridotta alla metà. C’è da capire se questa previsione consista in una svista o se ci fosse veramente la volontà di concedere il beneficio alle sole società di capitali.
L’altro effetto interessante della norma riguarda la disciplina dell’IVA: è infatti previsto che le nuove società sportive lucrative, possano assoggettare ad IVA al 10% i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l’attività a titolo occasionale o continuativo in impianti (?) gestiti da tale società. Questa previsione si applica unicamente ai ricavi derivanti dalle attività sportivo dilettantistiche. Ogni altro ricavo dovrà essere assoggettato ad aliquota ordinaria.
In sintesi, si ritiene che tutte le prestazioni di servizi sportivi dietro pagamento di corrispettivo, sono da assoggettare all’aliquota IVA ridotta da parte delle società lucrative. Tutti gli altri ricavi sono invece soggetti all’aliquota ordinaria: sponsorizzazioni, eventuale vendita di biglietti in occasione di manifestazioni con ingresso a pagamento, ricavi da attività commerciali (ristoro, merchandising, ecc.).