Abbiamo già parlato di questo argomento diverse volte, sia qui in questo blog sia sui canali social. L’argomento torna ad essere di attualità ed è importante che gli imprenditori ne prendano coscienza e si attrezzino opportunamente, per quanto possibile.

Lo scorso 8 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e che andrà a sostituire l’attuale Legge Fallimentare. Si tratta di un provvedimento che fa seguito alla Legge Delega 155/2017 nella quale, appunto, veniva dato incarico al Governo di provvedere a quanto occorra – nell’ambito delle linee guida disposte dalla Legge -, per dare attuazione alla stessa.

Il tema di fondo, il principio ispiratore, almeno enunciato, poi vedremo nei fatti come e cosa accadrà, è quello di “prevenire” la crisi o, almeno, di fornire all’impresa degli strumenti per superarla, così da assicurare la continuità aziendale. Per fare questo, si mettono in atto strumenti di “prevenzione” della crisi, cioè strumenti che possano rilevare “indizi” (che alcuni soggetti sono obbligati a rilevare e segnalare) al fine di diagnostica in maniera precoce una possibile crisi. Per intenderci, questa cosa la banca già la fa: il rating fonda gran parte del proprio valore proprio sul calcolo della possibilità di default dell’impresa entro 12 mesi (anche se, per default, in questo caso, si intende altro, ma ne abbiamo già parlato).

Ma che cosa prevede la nuova norma in itinere?

Intanto sappiamo che scompare il “fallimento”, magari non nei fatti ma nella terminologia, che sarà sostituita dall’espressione “liquidazione giudiziale”. Poi viene posta l’enfasi sulle proposte che consentano il superamento della crisi, assicurando la continuità aziendale, allo scopo di evitare l’accesso a procedure concorsuali più invasive e costose.

Quindi, il tema centrale sono le procedure di allerta: dicevamo che si tratta di misure finalizzate alla diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese così da giungere alla composizione assistita della crisi, l’attivazione delle quali non costituisce causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con la PA, né di revoca degli affidamenti concessi, disponendo che sono inefficaci eventuali patti contrari. E questa è una previsione importante per dare all’imprenditore la tranquillità necessaria per affrontare la ristrutturazione della propria azienda, senza il timore di perdere appalti e affidamenti.

Quali saranno gli indicatori da monitorare? Lo stabilirà il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ma tra questi possiamo già dire che riguarderanno gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario e quegli aspetti che potrebbero incidere sulla sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla continuità aziendale; tra gli indici entreranno senz’altro anche i reiterati ritardi nei pagamenti, e vedremo come saranno definiti questi aspetti.

Chi sono i soggetti obbligati a segnalare la presenza di questi indizi di crisi? Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, i quali devono verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa (nuovo obbligo finalmente posto in carico agli imprenditori), il suo equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione (e quindi si dovranno fare piani previsionali e se ne controlleranno gli scostamenti). Quando l’imprenditore riceve una segnalazione, questi dovrà, entro 30 giorni, riferire le soluzioni che intende adottare in ordine ai diversi problemi segnalati. Attenzione: la segnalazione è obbligatoria, in quanto – se chi è dovuto non provvede – si assume la responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, a meno che esse siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione stessa.

Ma non solo gli organi di controllo sono obbligati alle segnalazioni: anche l’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)e l’agente della riscossione delle imposte sono tenuti alla segnalazione in caso di esposizioni debitorie di importo rilevante (e per ciascuna tipologia di debito, viene stabilito quando debba intendersi “rilevante”)

Ecco quindi che, in presenza di segnalazioni e di risposta “non adeguate” da parte dell’imprenditore, scatta l’intervento dell’organismo di composizione della crisi d’impresa (una nuova sigla, OCRI), che sarà costituito presso ciascuna Camera di Commercio e che avrà il compito di gestire la fase dell’allerta e l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi (vedremo se per tutte le imprese o solo per quelle maggiori, e vedremo quali criteri saranno utilizzati per distinguere le une dalle altre).

L’OCRI sarà composto da referenti della CCIAA e da un collegio degli esperti, nominato di volta in volta e da scegliersi tra gli iscritti nell’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza. Il debitore (e qui inizia già a cambiare il nome con il quale si identifica l’impresa e/o l’imprenditore…) sarà convocato in tempi strettissimi (15 giorni successivi alla segnalazione) davanti all’OCRI per una prima audizione riservata il cui esito, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, potrà essere o l’insussistenza della crisi (con la conseguente archiviazione delle segnalazioni raccolte) oppure l’individuazione di una serie di misure che possono apparire idonee al superamento della crisi, se constatata, fissando un termine entro il quale l’imprenditore deve riferire in merito alla loro attuazione. Se, alla scadenza concordata, il debitore non ha ottemperato e non ha assunto le iniziative necessarie, il collegio ne prende atto e fissa un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei) da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori e questa fase sarà direttamente seguita da una figura esterna all’impresa (il relatore). Se allo scadere del termine l’accordo con i creditori non è stato raggiunto e la situazione di crisi permane, al debitore sono assegnati 30 giorni di tempo per presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale.

Si tratta quindi di un percorso delineato e ben tempificato, che non sempre può essere idoneo o sufficiente per risolvere una situazione di crisi che, in ogni caso, l’imprenditore è chiamato a prevenire. Per questo è necessario che le imprese si attrezzino per tempo con competenze e strumenti adeguati. A tal fine, la soluzione del fractional-manager o del temporary manager, cioè di una figura competente e con esperienza, che entri in azienda per tempo e la aiuti a strutturare un percorso di prevenzione e/o di risanamento prima che la situazione sfoci in crisi, è utile, pratica e percorribile anche per le piccole imprese.

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