anatocismo e usura_ claudio arrigoni

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 settembre 2016, il Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 3/8/2016 che disciplina definitivamente le modalità di applicazione degli interessi in materia di conti correnti e di conti di pagamento.

L’art. 3 comma 1 del citato Decreto, stabilisce che “gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”.

Questa prescrizione vale per le “operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti” (Art. 2, comma 1) oltre che per i finanziamenti a valere su carte di credito (Art. 3, comma 1).

Ai fini del Decreto in questione, per “cliente” si intende “qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario” e per “intermediario” si intende “le banche, gli intermediari finanziari di cui all’art.106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti”. Lo stesso Decreto disciplina poi in modo specifico “chi” non è inteso come “cliente”, ai quali non si applica quindi la normativa in esame (banche, finanziarie, assicurazioni, ecc.).

E’ previsto inoltre che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, sia assicurata analoga periodicità, comunque non inferiore a un anno e che gli interessi siano conteggiati al 31.12 di ogni anno e comunque al termine del rapporto.

La stessa previsione (non produzione di interessi) si applica anche agli sconfinamenti e, in generale, gli interessi debitori devono essere contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale (proprio per evitare che sugli stessi maturino ulteriori interessi) e diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, e comunque non prima di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative. In ogni caso, il cliente può autorizzare, anche in via preventiva, l’addebito degli interessi sul conto e, in tal caso, gli interessi diventano essi stessi sorte capitale (con conseguente applicazione degli interessi). E’ inoltre previsto che nel contratto di conto corrente, oltre all’autorizzazione preventiva all’addebito degli interessi, sia previsto che i fondi accreditati sul conto siano utilizzati in via prioritaria per l’estinzione del debito per interessi.

La nuova disciplina va applicata al più tardi agli interessi decorrenti all’1/10/2016, per cui – in buona sostanza – per l’anno in corso non ci si devono aspettare sostanziali modifiche.

In ogni caso, si invita a far attenzione che la normativa in esame riguarda la sola componente “interessi” e che non disciplina le numerose altre componenti normalmente addebitate trimestralmente (es. la commissione per la messa a disposizione dei fondi, la commissione di istruttoria veloce, le spese per operazioni, ecc.).

Link per scaricare una copia del testo del Decreto in esame:

http://calvinconsulting.it/news/anatocismo-gazzetta-ufficiale-la-delibera-cicr