Negli scorsi contributi, abbiamo visto molti degli aspetti che devi conoscere (ed applicare) per presentarti opportunamente alla tua banca. Ciò che più di altro mi preme che tu comprenda, che tu e la tua impresa, se già non lo avete fatto, dovete intraprendere “un percorso” che vi conduca ad essere meritevoli del credito che andate cercando e poi comunicarlo in modo adeguato.

Ma dopo tutto questo, quando sarete di fronte al “vostro” direttore o gestore e avrete illustrato, spiegato, mostrato, ecco che molto probabilmente vi sentirete dire la fatidica frase: “si, molto bene, complimenti. Ma quali garanzie può offrire?”. E a questo punto, se non siete preparati, un po’ di smarrimento (ma anche del legittimo nervosismo) lo potreste provare.

Vediamo quindi, pur brevemente, di cosa stiamo parlando.

Intanto è importante che ti sia chiaro che, a differenza di un tempo, le garanzie non sono più l’unico elemento, o il principale, in base al quale la banca decide se accogliere o meno la tua richiesta. Mi spiego meglio: offrire l’ipoteca sul tuo immobile per ottenere della liquidità non sortirà alcun risultato se la tua proposta di business, se la tua attività, la tua impresa, la tua idea, non risulteranno meritevoli di credito. Quindi, la proposta deve “camminare” da sola, essere credibile e generare flussi di cassa adeguati al rimborso del prestito. Poi sarà la banca che ti chiederà comunque una garanzia, per mitigare eventuali elementi di rischio e, di conseguenza, gli accantonamenti a cui può essere chiamata. Ma da sola, la garanzia non basta più. Quindi, non iniziare il tuo approccio con l’argomento delle garanzie, ma con la validità del tuo business. Se poi la banca ti chiede comunque una garanzia, allora verificherai cosa potrai fare.

Intanto vediamo quali sono le principali forme di attenuazione del rischio utilizzate normalmente nei rapporti bancari:

GARANZIE REALI: l’ipoteca, il pegno, il privilegio

GARANZIE PERSONALI: la fideiussione, l’avallo

GARANZIE STATALI: ad es. Fondo Garanzia per PMI

GARANZIE CONSORTILI: i Confidi

ALTRE FORME di garanzia atipiche

Più  nel dettaglio, l’IPOTECA è una garanzia reale che grava sugli immobili, sui beni mobili registrati e sui diritti reali di godimento (usufrutto, uso, ecc.). L’ipoteca può avere ad oggetto beni di proprietà del richiedente il finanziamento o di terzi soggetti (ad esempio, il socio della srl che concede in garanzia una ipoteca sulla propria abitazione) e nasce con la sua iscrizione nei pubblici registri. In caso di mancato pagamento, il soggetto che ha concesso il prestito potrà rivalersi sul ricavato dalla vendita dell’immobile colpito dall’ipoteca (la famigerata asta) e, qualora il ricavato dovesse essere inferiore al debito, quest’ultimo rimane in capo al debitore per la differenza. In questi giorni, sta per essere approvato il “Patto Marciano”, che è una forma di garanzia un po’ diversa, di cui – eventualmente – parleremo in seguito.

Il PEGNO è anch’esso una forma di garanzia reale ma colpisce beni mobili (titoli, somme di denaro, merci, crediti, ecc.) e si concretizza con lo spossessamento del bene che, pur rimanendo di proprietà del concedente (ad esempio, del debitore) viene però introdotto nel possesso del creditore. Anche in questo caso, qualora si verificasse l’inadempimento, il creditore ha diritto di vendere i beni che ha ricevuto in garanzia.

La FIDEIUSSIONE è invece un impegno, un obbligo, personale (la persona può essere fisica o giuridica) di pagare per conto del debitore principale. Cioè, per intenderci, se la banca concede un prestito a una srl e questa si rivela inadempiente, la banca può chiedere direttamente al terzo fideiussione di provvedere al pagamento e contro il fideiussore può attivare tutte le azioni che potrebbe avviare nei confronti del debitore principale (la srl del nostro esempio): il decreto ingiuntivo, il pignoramento dei beni personali, ecc.

L’AVALLO è una forma ora poco usata e riguarda debiti assunti attraverso la sottoscrizione di cambiali.

Il FONDO CENTRALE DI GARANZIA è invece uno strumento messo a disposizione dallo Stato per sostenere le PMI che possono avere difficoltà di accesso al credito. Di questo abbiamo già parlato in precedenti contributi (http://www.claudioarrigoni.it/2017/12/27/fondo-di-garanzia-pmi-cosa-cambia-dal-2018/).

Le GARANZIE CONSORTILI sono quelle rilasciate da Enti mutualistici in favore dei propri associati. Si tratta di una forma di garanzia che presenta dei costi ma che, negli scorsi anni, è stata molto utilizzata durante la lunga crisi iniziata nel 2008.

Tra le GARANZIE ATIPICHE possiamo invece ricordarne alcune: la lettera di patronage, utilizzata soprattutto nel caso il debitore faccia parte di un gruppo. Si tratta di una dichiarazione di impegno rilasciata da una delle società del gruppo in favore di quella che sta richiedendo il finanziamento e, di solito, sostituisce la fideiussione vera e propria; la cessione del credito, normalmente utilizzata quando la facilitazione ha per oggetto l’anticipazione di crediti commerciali (anticipo fatture, factoring); il mandato all’incasso, cioè l’incarico alla banca di procedere all’incasso dei crediti (che però non sono ceduti come nel caso precedente); infine i covenants, cioè condizioni che la banca chiede siano mantenute per la durata del prestito o parte di esso e che normalmente riguardano poste o indici di bilancio. Su questo aspetto una raccomandazione: a volte gli imprenditori pongono poca attenzione ai covenants che hanno sottoscritto, salvo poi trovarsi in difficoltà quando le condizioni cambiano e la banca chiede il rientro dall’esposizione o di prestare altre garanzie.

Questo per ora. Nel frattempo, se hai bisogno di un approfondimento, scrivimi senza impegno a info@claudioarrigoni.it.